Se
l'amazzone è principiante
CORTE DI CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 23 novembre
1998, n. 11861
L'attività
di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un
istruttore, con cavalli collaudati e addestrati ad essere montati da persone
non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza
delle regole fondamentali dell'equitazione, non può in linea di principio,
proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose
ex art. 2050 Cod.Civ.,- salvo l'accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche
proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento
dell'attività equestre- ed è pertanto soggetta alla presunzione
di responsabilità di cui all'art. 2052 Cod. Civ., prevista a carico del
proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso,
in relazione ai danni cagionati dallo stesso agli allievi durante le esercitazioni.
Tale responsabilità si fonda non su di un comportamento o un'attività
del proprietario ( o di chi si serve dell'animale), ma da un'attività
dell'animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento
di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della
imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale, ciò
che dà ragione anche della inversione dell'onere della prova: all'attore
compete solo di provare la esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento
dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà
provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo
ad interrompere quel nesso causale.