Saltando
l'ostacolo
CORTE DI CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 4 dicembre 1998, n.12307
In
caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una
lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore
dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione
di responsabilità di cui all'art. 2052 Cod.Civ., e non a quella i cui
all'art. 2050 Cod. Civ., a meno che non si tratti di danni conseguenti alle
esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi
giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo
dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando
valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. In tema
di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ex. Art.
2050 Cod. Civ., l'esercente l'attività stessa come prova liberatoria
dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il
danno. La responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052
Cod.Civ., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata
non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al
proprietario ( o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per
andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la
prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva
che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile,
inevitabile, assolutamente eccezionale).