Saltando l'ostacolo
CORTE DI CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 4 dicembre 1998, n.12307
CavaliereIn caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 Cod.Civ., e non a quella i cui all'art. 2050 Cod. Civ., a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ex. Art. 2050 Cod. Civ., l'esercente l'attività stessa come prova liberatoria dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. La responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 Cod.Civ., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario ( o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).