Durante
la lezione di equitazione
Siamo al maneggio e durante la lezione, cadiamo da cavallo. Oltre all'ovvia
verifica delle lesioni, sorge il dubbio su chi debba assumersi la responsabilità:
il cavaliere (esperto o meno), il gestore del maneggio o il proprietario dell'animale?
La
Cassazione si è spesso interrogata in proposito e sono interessanti due
sentenze fra le altre, per la definizione di responsabilità.
Soggetti
responsabili sono, infatti, il proprietario dell'animale, o chi ha in uso l'animale.
Utente è colui che trae dall'animale le stesse utilità che trarrebbe
il proprietario adoperandolo secondo la sua natura e la sua destinazione economico
sociale. In questo senso, quindi, l'allievo di una scuola di equitazione non
può essere inteso come utilizzatore dell'animale, in quanto è
evidente come non sia lui ma il gestore del maneggio a trarre vantaggio economico
dal cavallo.
Inoltre la Suprema Corte, nelle due sentenze, si è anche interrogata
sulla possibilità di considerare pericolosa l'equitazione svolta in un
maneggio. In questo caso, infatt è necessario distinguere due differenti
situazioni: l'attività di maneggio, all'interno del circolo, in presenza
di personale qualificato, con cavalli collaudati e adatti all'attività
di insegnamento, su un tracciato sicuro e ben conosciuto, non può considerarsi
"attività pericolosa". Il gestore risponderà,
perciò, per i danni occorsi agli allievi, ex art. 2052, in quanto proprietario,
o persona che ha in uso l'animale. Quando, però, si tratta di esercitazioni
di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi
la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo sull'animale,
che potrebbe essere imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto a valido
comando, o quando specifiche caratteristiche proprie del caso sono idonee a
rendere pericolosa l'attività equestre (ecco che torna la valutazione
ex post) lo svolgimento dell'attività imprenditoriale di maneggio diventa
pericolosa. In quest'ultima ipotesi il gestore, pertanto, risponderà
ex art. 2050 Cod.Civ. dal momento che il cavallo costituisce lo strumento dell'attività
pericolosa.
Nella
prima sentenza ci troviamo
di fronte al caso di una ragazza che cita in giudizio il proprietario del maneggio
presso cui prendeva lezioni per ottenere il risarcimento del danno subito in
seguito alle lesioni personali riportate a causa dello scartamento del cavallo
che si accingeva a sellare nel box, in presenza del personale addetto. Contro
la sentenza di primo grado che condannava il proprietario del maneggio al risarcimento,
quest'ultimo proponeva appello adducendo la condotta imprudente dell'amazzone
che era entrata da sola nel box. La Corte d'Appello di Lecce, in riforma della
sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenendo che il comportamento dell'attrice
fosse stato colposo, ma in riferimento ad una fattispecie diversa da quella
dedotta nel giudizio di primo grado: per la Corte d'appello non si trattava
più di lesioni da schiacciamento contro il muro del box, bensì
da caduta da cavallo (che l'amazzone avrebbe condotto comunque con imprudenza).
L'amazzone proponeva quindi ricorso alla Corte di Cassazione censurando, in
primo luogo, la ricostruzione del fatto accolta in Corte d'Appello, in quanto
differente da quella prospettata dalle parti (interessantissimo punto dai risvolti
squisitamente processualistici, ma che esulano dall'economia di questo scritto);
in secondo luogo censurava l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale
nei casi di responsabilità previsti dagli artt. 2050 e 2052 del Codice
Civile spetterebbe al danneggiato fornire la prova di non essersi comportato
colposamente.
Nella seconda sentenza invece,
un cavaliere chiede il risarcimento del danno subito in seguito alla caduta
da cavallo mentre, durante l'ultima ora di lezione del corso, si accingeva a
saltare un modesto ostacolo, che peraltro aveva già saltato in precedenza.