ISVAP: MODIFICHE IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO NELLE RC AUTO
L'ISVAP - Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, con
il Provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 22 febbraio scorso), ha reso noto di aver modificato il Regolamento
n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei
contratti R.C. auto. Tra le novità introdotte dal provvedimento evidenziamo
il fatto che le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione
di classe di merito senza aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente,
individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione
effettuata in relazione al danno. Ai fini dell'eventuale variazione di classe
(conseguenza di più sinistri), è stato stabilito che, qualora non sia possibile
accertare la "responsabilità principale", oppure, in via provvisoria
in caso di liquidazione parziale -, la responsabilità sia computata pro quota
in relazione al numero dei conducenti coinvolti. Secondo quanto stabilito dall’INSVAP,
la cd. "responsabilità principale" (nel caso in cui il sinistro veda
coinvolti due veicoli) è la responsabilità prevalente attribuita a uno dei conducenti,
mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale
ricorre nei casi in cui a uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità
superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. Infine, è stato stabilito
che in presenza di concorso di colpa paritario, nessuno dei contratti relativi
ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus e che la corresponsabilità
paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato
di rischio ai fini dell'eventuale peggioramento della classe di merito in caso
di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.