Infortunio a gioco fermo
(Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 1951/2000 - Presidente G. Consoli - Relatore A. Amato)

 

GiustiziaDurante una partita a pallacanestro un giocatore viene colpito alla mandibola e riporta "una frattura all'angolo mandibolare destro" che lo costringe a un intervento chirurgico con prognosi di 30 giorni. Il giocatore aveva ricevuto il colpo da un avversario durante una fase di gioco fermo, durante l'attesa della rimessa laterale del pallone. In primo grado, il giocatore avversario viene condannato per lesioni e in appello viene escluso il caso fortuito. Il ricorso, con richiesta di annullamento della sentenza impugnata, viene presentato in Cassazione per due motivi: perchè secondo il ricorrente non era stato dato credito ai testimoni a sua difesa e perchè, al massimo, avrebbe dovuto trattarsi di illecito sportivo.

La Cassazione ribadisce in primo luogo, di non essere competente per quanto riguarda il materiale probatorio e di non poter operare una rilettura deglie elementi in base ai quali è stata presa la decisione negli altri due gradi del procedimento. La Cassazione, infatti, ha il compito di riscontrare l'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata e la completezza della motivazione, nel senso che i giudici di merito debbono tenere conto, ai fini della decisione, degli argomenti della difesa ed, in particolare, nel giudizio di secondo grado, dei motivi di appello

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di far rientrare il colpo inferto all'avversario nella categoria degli illeciti sportivi, la Cassazione, in primo luogo ne evidenzia la natura. Si tratta di una categoria in cui rientrano tutti quei comportamenti, che, pur potendo talvolta costituire infrazione alle regole del gioco comportanti penalizzazioni. per il giocatore e/o per la sua squadra, non sono penalmente perseguibili, perché non superano la c.d. soglia di "rischio consentito" nell'esercizio di quella specifica attività sportiva. Soltanto il superamento di tale soglia, che ovviamente varia a seconda dello sport e della maggiore o minore carica di "violenza sportiva" richiesta per il suo esercizio, renderebbe i comportamenti lesivi perseguibili penalmente a titolo di dolo o di colpa.

In pratica si parla di illecito sportivo quando viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario, quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione, ma non è sempre agevole nè individuare i comportamenti scriminati dalla causa di giustificazione considerata nè stabilire quale sia la soglia del c.d. "rischio consentito" per ciascuna disciplina sportiva. Possono tuttavia essere individuati dei criteri generali dei quali è necessario tenere conto.

Il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del "rischio consentito" (vedi Cass. Sez. V, Nasuti, 2 maggio 1993).In altri casi si possono verificare violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica ed alla incapacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa al fine di non ostacolare l avversario come nel caso del fallo di ostruzione. In tali ipotesi si versa in ipotesi di "illecito sportivo" sanzionato dalle norme regolamentari ma non perseguibile penalmente, perché anche in tale ipotesi non può ritenersi superato il c.d. "rischio consentito", in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara.

Quando però il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore violi volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso.