Lesioni personali
durante attività sportiva
(Cassazione
- Sezione Quarta Penale - Sent. n. 2286/2000 - Presidente P. Fattori - Relatore
R. Galbiati)
Durante
un allenamento di Karate un allievo subisce una lesione personale guarita oltre
il cinquantesimo giorno e fa causa all'altro allievo che gliel'ha procurata.
Il Pretore,
a seguito dell'istruttoria dibattimentale svolta, assolve l'imputato "perché
il fatto non costituisce reato".
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello propone impugnazione avverso detta decisione. La Corte di merito confermava la sentenza del Pretore, rilevando che il primo giudicante correttamente aveva applicato, nell'ambito di esercizio dell'attività sportiva, la causa di giustificazione del "consenso dell'avente diritto" ex art. 50 c.p.. Aggiungeva che risultava, nel caso di specie, che l'incontro di allenamento tra l'allievo - cintura nera - B. ed il F., allievo cintura bianca, si era svolto secondo le norme regolamentari dello sport praticato. In particolare, era stata la parte offesa a volere effettuare un incontro più impegnativo con una persona di maggiore esperienza. Inoltre, il colpo che aveva causato l'infortunio era un calcio circolare che costituisce uni degli elementi base della disciplina.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello avanza ricorso per Cassazione, per due ragioni.
In primo luogo, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che le regole della disciplina sportiva del karate ed il loro rispetto potevano avere rilevanza nell'ambito di svolgimento di gare effettive e non nel caso di allenamenti compiuti, come nel caso di specie, tra atleti tra i quali intercorreva un notevole divario tecnico. In tale ipotesi, sarebbe stata opportuna un'attenta prudenza da parte dell'allievo più esperto nei riguardi dell'avversario principiante e sostanzialmente la simulazione dei colpi diretti all'altro contendente. In secondo luogo, La Corte di merito non aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 2 e 3 per l'assunzione di una prova decisiva concernente la sussistenza di postumi invalidanti permanenti a danno dell'allievo.
In conclusione, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso: l'esercizio dell'attività sportiva viene generalmente considerata una causa di giustificazione e cioè di esclusione dell'antigiuridicità in relazione a fatti che di per sé configurerebbero ipotesi di reato, ma nella fattispecie, è risultato necessario circoscriverla e condizionarla al rispetto, in principio, delle norme disciplinanti ciascuna attività, richiedendosi altresì all'atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza, dovendo la pratica sportiva essere controllata in ogni momento, e per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia dell'avversario che di terzi (v. Cass. Sez. II 9.10.1950 - Fabbro).
"In altre parole, il fatto lesivo non può mai essere conseguenza di colpi inferti per dolo o per colpa, nei casi in cui l'esercizio dello sport divenga solo l'occasione per ledere volontariamente l'avversario ovvero per l'esplicazione di una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. "di base" necessaria per lo svolgimento dello sport."
Per aunto rigiarda il secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione lo ritiene superato in considerazione dell'impostazione giuridica esposta, per la quale e comunque irrilevante, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione.
La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata.