Responsabilità della scuola in caso di infortunio sportivo

PallamanoCosa succede se durante l'ora di educazione fisica uno studente subisce un infortunio? Di chi è la responsabilità? La Cassazione si è pronunciata in proposito con la Sentenza n. 15321 del 14 ottobre 2003, sez. III. Lo studente chiedeva il risarcimento dei danni al Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito a un grave infortunio al ginocchio verificatosi mentre eseguiva un esercizio ginnico durante la lezione di educazione fisica e che lo avevano portato non solo ad affrontare costose spese mediche, ma anche a subire danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Durante la lezione gli studenti giocavano a pallamano vigilati dall'insegnante e nel corso della partita il ragazzo, cadendo a terra, si era procurato una distorsione al ginocchio destro.

Il tribunale rigettava la domanda dato che l'infortunio si era verificato nel corso di un'azione di gioco di una gara sportiva e il fatto che lo aveva provocato non poteva essere considerato illecito, poiché rientrava nell'ambito di quelli che possono accadere in un incontro sportivo di questo tipo; d'altra parte neppure si poteva considerare provato che a far cadere il ragazzo fosse stata l'azione scorretta di un avversario e non quella per avventura accidentale di un compagno. Inoltre, il ragazzo, per imputare al Ministero la responsabilità del fatto, avrebbe dovuto provare una colpa dell'insegnante per negligente vigilanza, cosa che era rimasta invece totalmente indimostrata.

Il ragazzo decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione sostenendo che era compito del Ministero provare che l'insegnante non avrebbe potuto impedire il fatto e che a una partita che si svolge durante la lezione di educazione fisica non si possono applicare le regole di valutazione della colpa che sono pertinenti alla attività sportiva.

La Corte ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi.
La vicenda propone in primo luogo il problema dei tipi di responsabilità che si possono configurare in un caso del genere. La scuola, che nei suoi programmi di educazione fisica include la pratica sportiva e lo svolgimento di gare tra contrapposte squadre di studenti, nel caso in cui uno studente si faccia male nel corso della partita, può andare incontro a responsabilità contrattuale o a responsabilità da fatto illecito. Queste forme di responsabilità presuppongono la colpa della scuola, salve le diversità che si presentano nei due casi a proposito della distribuzione dell'onere della prova. In poche parole il danno può essere imputabile alla scuola, se questa non si preoccupa di assicurare che la gara si tenga su un adatto campo di gioco; che gli studenti siano precedentemente istruiti sulle regole da osservare e sul dovere di tenere un comportamento in primo luogo leale, quale si confà ad un'attività prevalentemente ginnica e non agonistica; che i contendenti siano provvisti dell'abbigliamento e di quanto serve ad evitare che derivi loro un danno fisico dagli incidenti che più frequentemente si verificano in tali gare; che la partita si svolga in presenza di un insegnante, che sappia e sia posto in condizioni non solo di arbitrarla, ma di controllare e dissuadere da comportamenti troppo esuberanti o cattivi.

Alla scuola non si può invece imputare, per il fatto di avere incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, la responsabilità prevista dall'art. 2048 cod. civ.

Siccome si tratta di valutare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da quegli essenziali e prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici, cui si è prima fatto riferimento.

Quindi, è appropriato il riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva (sui quali la Corte si è di recente intrattenuta nella sentenza 8 agosto 2002 n. 12012), pur tenuto conto della specificità del caso.