RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE
(Cassazione Sezione Prima Civile n. 7713 del 7 giugno 2000, Pres. Reale, Rel. Morelli)

GiustiziaLa Corte di Cassazione si è espressa sul danno esistenziale con una sentenza emessa nel marzo del 1987 dopo un giudizio durato tre anni:il caso di un figlio che ha chiesto il risarcimento dei danni personalmente subiti, “sia sotto il profilo affettivo che economico” a causa del comportamento “intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre naturale”.
Il padre sosteneva che, dato che aveva pagato tutto ciò che doveva per l'assegno di mantenimento, non era configurabile nessun danno morale da reato.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 7713 del 7 giugno 2000, Pres. Reale, Rel. Morelli) ha rigettato il ricorso, affermando l’applicabilità in materia del principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986, con la quale è stato riconosciuto, in caso di lesione della salute, il diritto al risarcimento del c.d. danno biologico.
"Questo principio è riferibile ad ogni analoga lesione di diritti fondamentali della persona, risolventesi in un danno esistenziale ed alla vita di relazione; nel caso in esame il diritto del figlio nei confronti del padre naturale non ha soltanto un contenuto patrimoniale, in quanto attiene ad aspetti fondamentali della persona umana."