RISARCIMENTO
DEL DANNO ESISTENZIALE
(Cassazione Sezione Prima Civile n. 7713 del 7 giugno 2000, Pres. Reale,
Rel. Morelli)
La
Corte di Cassazione si è espressa sul danno
esistenziale con una sentenza emessa nel marzo del 1987 dopo un giudizio
durato tre anni:il caso di un figlio che ha chiesto il risarcimento dei danni
personalmente subiti, sia sotto il profilo affettivo che economico
a causa del comportamento intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio
del padre naturale.
Il padre sosteneva che, dato che aveva pagato tutto ciò che doveva per
l'assegno di mantenimento, non era configurabile nessun danno morale da reato.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 7713 del 7 giugno 2000, Pres. Reale,
Rel. Morelli) ha rigettato il ricorso, affermando lapplicabilità
in materia del principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 184 del 1986, con la quale è stato riconosciuto, in caso di lesione
della salute, il diritto al risarcimento del c.d. danno biologico.
"Questo principio è riferibile ad ogni analoga lesione di diritti
fondamentali della persona, risolventesi in un danno esistenziale ed alla
vita di relazione; nel caso in esame il diritto del figlio nei confronti
del padre naturale non ha soltanto un contenuto patrimoniale, in quanto attiene
ad aspetti fondamentali della persona umana."