Mobbing e danno esistenziale

MobbingCon la sentenza n. 119 del 02.04.04 il Tribunale di Pinerolo accoglie il ricorso di un lavoratore dipendente ingiustificatamente licenziato, dichiarando illegittimo il licenziamento, disponendo il reintegro dello stesso e condannando il datore di lavoro anche al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patiendo sotto forma di danno morale ed esistenziale.

Nella fattispecie, il lavoratore aveva subito il mobbing, consistente in comportamenti vessatori comportanti calo di lavoro (fino alla totale assenza), isolamento nei rapporti umani e demansionamento (art. 2103 c.c.), poi culminati nel licenziamento del lavoratore stesso, quale ultimo atto della complessiva condotta di mobbing.

Secondo il giudice non c'è alcuna ragione per non estendere il danno esistenziale al mobbing: "non si può ulteriormente condividere quel tradizionale orientamento interpretativo che limita al solo danno patrimoniale emergente e da lucro cessante l’area del pregiudizio suscettibile di ristoro ai sensi dell’art. 1223 c.c."

Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un danno esistenziale nel periodo in cui il ricorrente era stato vittima del demansionamento e della condotta mobbizzante posta in essere ai suoi danni fino al momento del licenziamento, danno comportante la lesione di numerosi diritti inviolabili, quali il diritto a realizzare se stessi nell’ambiente di lavoro (che è una di quelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità e a cui si riferisce l’art. 2 Cost.), alla dignità del prestatore di lavoro subordinato (che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost. è interesse prevalente rispetto alla libera iniziativa economica privata), ma anche, a causa dell’illegittimo licenziamento, allo stesso diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e al diritto a percepire una retribuzione che consenta al lavoratore e alla sua famiglia di condurre un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, comma 1, Cost., norma di cui la Corte di cassazione ha esplicitamente affermato la finalità di tutela di interessi costituzionalmente garantiti della persona e che ha indicato, in caso di sua violazione, come possibile fonte di danni esistenziali: cfr. Cass., sent. 9009/2001).

Il rapporto di lavoro è sicuramente uno dei terreni privilegiati in cui misurare le nuove opportunità di tutela. In questo ambito il lavoratore viene coinvolto globalmente in un rapporto ad alto rischio di pregiudizio per i valori ed i beni collegati alla persona, in ragione del contatto sociale che necessariamente si instaura con l’inserimento in un ciclo produttivo ed in un’organizzazione da altri predisposta che in un certo senso determina l’assoggettamento al potere altrui, sia pure solo sul piano tecnico funzionale.

Negli ultimi anni sono state considerate meritevoli di tutela le lesioni alla professionalità derivanti da dequalificazioni o da sottrazione di mansioni, o le lesioni alla dignità ricorrenti in caso di costrizione all’inattività di licenziamenti ingiuriosi o di sanzioni disciplinari accertate come illegittime ma in grado, prima di tale accertamento, di causare discredito, o ancora di comportamenti di molestie sessuali.