Come è cambiato il risarcimento di un incidente a quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni?
La parola ad uno dei massimi esperti del settore - intervista ad Alessandro Taddia
Alessandro Taddia

Com’è andata nel primo anno di indennizzo diretto?
Niente di buono: le compagnie non riescono a pagare entro i tempi stabiliti e gli agenti si stanno trovando in serie difficoltà con i loro clienti.

Ma i premi diminuiranno, come promesso? E soprattutto, è diminuito il costo dei sinistri?
I premi non diminuiranno e i clienti sono sicuramente danneggiati, in quanto molte volte si ritrovano con riparazioni frettolose e un pessimo servizio. Non per incapacità delle carrozzerie, ma per il fatto che queste accettano risarcimenti troppo bassi. Il cliente, invece, vuole essere assistito, avere una carrozzeria vicina alla sua abitazione, l’auto sostitutiva e la certezza di un’ottima riparazione.

Il risarcimento diretto sta creando problemi alle assicurazioni? O è in genere ben visto?
Le compagnie si stanno rendendo conto che sorgono complicazioni anche con i loro agenti, che devono occupare una buona parte del tempo a giustificare come mai non pagano o perché è giusta quella data liquidazione, creando anche diffidenza nel cliente. Tanto che il nostro gruppo ha aumentato la clientela di circa un 30% dall’introduzione del risarcimento diretto. L’automobilista dalla sua assicurazione pretende molto di più, la vede come controparte, mentre noi che guadagniamo assieme al suo risarcimento siamo visti come alleati preziosi.

Ci può ricordare in quali casi si applica la normativa?
Si applica ai sinistri occorsi a partire dal 1 febbraio 2007 che coinvolgono due veicoli a motore targati o con ciclomotore con targa nuova e riguarda solo incidenti tra veicoli italiani. Le compagnie di assicurazioni possono trattare solo i danni materiali (riportati dall’autoveicolo) e i danni fisici del solo conducente solo se di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità). Non si applica quindi al trasportato, in caso di tamponamento con più di due veicoli, in caso di scontro tra un’auto e un ciclomotore con vecchia targa o tra un’auto e una bicicletta o tra un’auto e un pedone, né tra un’auto e mezzi agricoli. Infine, non si applica quando si possa ipotizzare la presenza di un terzo responsabile (ad esempio in presenza di ghiaccio per terra che abbia causato l’urto o di terzo veicolo che abbia creato turbativa alla circolazione). In caso di incidente che cosa si deve fare? Per potersi rivolgere direttamente alla propria assicurazione è necessario aver compilato il modulo blu (CAI): se entrambe le parti sono d’accordo su come è avvenuto l’incidente e lo firmano insieme, l’assicurazione dovrà risarcire al proprio assicurato i danni al veicolo e alle cose entro 30 giorni dalla consegna del modulo. Se non si è d’accordo sull’accaduto e il modulo viene sottoscritto solo da uno dei due conducenti, l’assicurazione di chi ha firmato avrà invece 60 giorni per risarcire i danni al veicolo e alle cose e 90 giorni per risarcire i danni fisici al proprio assicurato. Nella domanda di risarcimento all’assicurazione si devono indicare i dati degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, i dati delle due compagnie di assicurazione, la descrizione della dinamica dell’incidente, i dati e i recapiti di eventuali testimoni, l’indicazione dell’intervento di organi di polizia e infine i luoghi, i giorni e gli orari in cui i mezzi coinvolti sono visibili dal perito. Se si è in presenza di danni fisici è necessario indicare anche età, il lavoro e il reddito, l’entità delle lesioni subite, la presenza di assicurazione Inail e allegare il certificato medico che attesta l’avvenuta guarigione e l’attestazione dell’eventuale consulenza di un medico legale di fiducia.
Data la complessità dell’intera procedura il mio consiglio è senz’altro di rivolgersi sempre a un consulente professionista per chiedere chiarimenti sulla propria posizione e per farsi aiutare nella gestione della pratica, al fine di garantirsi il risarcimento più equo.

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