Patente
nautica
La patente nautica,
per conseguire la quale è necessario aver compiuto i 18 anni, è
obbligatoria per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne
e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, nel caso in cui a bordo
sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv e, comunque,
con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc,
se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi
entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel. In poche parole, entro le sei miglia,
sia la potenza massima che la cilindrata devono essere al di sotto di quelli
indicati, altrimenti scatta l'obbligo della patente. Oltre le sei miglia dalla
costa è obbligatoria per tutte le unità, indipendentemente dalla
motorizzazione.
Senza patente è possibile guidare natanti senza motore, a vela con superficie
velica superiore a 4 mq e unità a remi entro un miglio dalla costa, se
si sono compiuti 14 anni; natanti a motore, natanti a vela con motore ausiliario
e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 40.8 HP, se si sono compiuti
16 anni. Bisogna aver compiuto 18 anni per guidare motovelieri, imbarcazioni
a vela con motore ausiliario o a motore di potenza inferiore ai 40.8 HP e relative
cilindrate e acquascooter o moto d'acqua.
Questi limiti d'età non sono applicabili ai concorrenti di gare e ai
partecipanti ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale
Italiana se svolte sotto la responsabilità delle scuole e se coperti
da assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle
persone imbarcate e a terzi.
È necessario un certificato di idoneità fisica rilasciato da un
medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, dopo che sia stato accertato
che non vi siano malattie fisiche o psicofisiche, deficienze organiche o minorazioni
psichiche, anatomiche o funzionali, o che , qualora ci fossero, non siano tali
da pregiudicare la sicurezza della navigazione. Il certificato va ritirato e
portato a mano all'ufficio marittimo, alla motorizzazione civile o alla scuola
nautica che fa da agenzia.
La patente può essere concessa solo a chi possieda i requisiti morali
stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. n. 431/1997. È escluso, in linea generale,
chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
o sia stato condannato a una pena superiore ai 3 anni.
Sospensione
Può essere sospesa qualora non sussistano più i requisiti fisici
e psichici richiesti; in caso di guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti; in seguiti ad atti di imprudenza tali da compromettere
l'incolumità pubblica, richiesta del prefetto per motivi di sicurezza.
Revoca
La revoca avviene nel momento in cui vengono meno i requisiti fisici o morali
e può essere disposta solo dall'Ufficio che l'ha rilasciata. Se la patente
è stata revocata con sentenza del giudice, per ottenerne una nuova è
necessario che vi sia un procedimento di riabilitazione.
Validità
Ha validità di 10 anni dalla data di rilascio o convalida. Se si sono
compiuti 60 anni, va rinnovata ogni 5 anni. La richiesta va inoltrata all'Ufficio
che l'ha rilasciata insieme al certificato di idoneità fisica, alla dichiarazione
di possesso dei requisiti morali e di eventuale possesso di altre abilitazioni
al comando di unità da diporto. Il certificato di idoneità fisica
deve essere rilasciato da personale medico italiano.