Patente nautica

La patente nautica, per conseguire la quale è necessario aver compiuto i 18 anni, è obbligatoria per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, nel caso in cui a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel. In poche parole, entro le sei miglia, sia la potenza massima che la cilindrata devono essere al di sotto di quelli indicati, altrimenti scatta l'obbligo della patente. Oltre le sei miglia dalla costa è obbligatoria per tutte le unità, indipendentemente dalla motorizzazione.
Senza patente è possibile guidare natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq e unità a remi entro un miglio dalla costa, se si sono compiuti 14 anni; natanti a motore, natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 40.8 HP, se si sono compiuti 16 anni. Bisogna aver compiuto 18 anni per guidare motovelieri, imbarcazioni a vela con motore ausiliario o a motore di potenza inferiore ai 40.8 HP e relative cilindrate e acquascooter o moto d'acqua.
Questi limiti d'età non sono applicabili ai concorrenti di gare e ai partecipanti ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana se svolte sotto la responsabilità delle scuole e se coperti da assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
È necessario un certificato di idoneità fisica rilasciato da un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, dopo che sia stato accertato che non vi siano malattie fisiche o psicofisiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali, o che , qualora ci fossero, non siano tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione. Il certificato va ritirato e portato a mano all'ufficio marittimo, alla motorizzazione civile o alla scuola nautica che fa da agenzia.
La patente può essere concessa solo a chi possieda i requisiti morali stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. n. 431/1997. È escluso, in linea generale, chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o sia stato condannato a una pena superiore ai 3 anni.

Chi la rilascia
La patente viene rilasciata dagli Uffici Circondariali Marittimi, dalle Capitanerie di porto oppure dagli uffici provinciale della MCTC se valida entro 12 miglia dalla costa; dalle Capitanerie di porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi se senza limiti; solo dalle Capitanerie di porto per le navi da diporto.

Sospensione
Può essere sospesa qualora non sussistano più i requisiti fisici e psichici richiesti; in caso di guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; in seguiti ad atti di imprudenza tali da compromettere l'incolumità pubblica, richiesta del prefetto per motivi di sicurezza.

Revoca
La revoca avviene nel momento in cui vengono meno i requisiti fisici o morali e può essere disposta solo dall'Ufficio che l'ha rilasciata. Se la patente è stata revocata con sentenza del giudice, per ottenerne una nuova è necessario che vi sia un procedimento di riabilitazione.

Validità
Ha validità di 10 anni dalla data di rilascio o convalida. Se si sono compiuti 60 anni, va rinnovata ogni 5 anni. La richiesta va inoltrata all'Ufficio che l'ha rilasciata insieme al certificato di idoneità fisica, alla dichiarazione di possesso dei requisiti morali e di eventuale possesso di altre abilitazioni al comando di unità da diporto. Il certificato di idoneità fisica deve essere rilasciato da personale medico italiano.