Doping in palestra
(Cassazione - Sezione Terza Penale, ordinanza n.11277/2002 - Presidente: G. Savignano; Relatore: V. Vangelista)

PalestraLa distribuzione di sostanze dopanti in palestra non può essere punita penalmente finché non ha l'obiettivo di alterare le prestazioni fisiche dell'atleta: questa la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti di un ragazzo, sorpreso a vendere nandrolone in palestra alla modica cifra di 45 euro a fiala. In base a un'interpretazione letterale della norma impedisce la condanna penale di chi "procura, commercia o somministra sostanze dopanti ad altri se questa condotta non è volta ad 'alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, o se non è tale da modificare i risultati dei controlli sull'uso di questi farmaci o sostanze''. La Corte sostiene che affinchè sia configurabile l'ipotesi di rato è necessario che sussista il fine specifico, la cui assenza fa venir meno in elemeto costitutivo del reato stesso.