Doping in palestra
(Cassazione
- Sezione Terza Penale, ordinanza n.11277/2002 - Presidente: G. Savignano; Relatore:
V. Vangelista)
La
distribuzione di sostanze dopanti in palestra non può essere punita penalmente
finché non ha l'obiettivo di alterare le prestazioni fisiche dell'atleta:
questa la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti di un ragazzo,
sorpreso a vendere nandrolone in palestra alla modica cifra di 45 euro a fiala.
In base a un'interpretazione letterale della norma impedisce la condanna penale
di chi
"procura, commercia o somministra sostanze dopanti ad altri se questa condotta
non è volta ad 'alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, o se
non è tale da modificare i risultati dei controlli sull'uso di questi
farmaci o sostanze''. La Corte sostiene che affinchè sia configurabile
l'ipotesi di rato è necessario che sussista il fine specifico, la cui
assenza fa venir meno in elemeto costitutivo del reato stesso.