Pubblicato il regolamento sull'assicurazione obbligatoria per i natanti
 

Per i veicoli a motore immatricolati in stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno stato diverso da quelli appositamente elencati, e in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilitą civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi. Lo prevede il decreto 1 aprile 2008 del ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. n. 116, «Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».
Nel decreto si prevede che sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilitą civile verso i terzi tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi, tutte le unitą da diporto, i natanti e i motori amovibili (sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque a uso pubblico). In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della cittą del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilitą civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione č rilasciata da uno dei seguenti stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
Negli altri casi, come visto sopra, scatta il meccanismo della polizza «frontiera». Relativamente al caso del trasferimento di proprietą del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietą dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietą, del quale fornisce gli elementi identificativi. E l'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio e all'eventuale conguaglio, quindi, entro cinque giorni dal pagamento, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo.
In caso di trasferimento di proprietą del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 del Codice, disposizione che si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto.