Per
i veicoli a motore immatricolati in stati esteri, muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da uno stato diverso da quelli appositamente elencati, e in
mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della
copertura assicurativa per la responsabilitą civile verso i terzi per
la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un
contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a 15 giorni
e non superiore a sei mesi. Lo prevede il decreto 1 aprile 2008 del ministero
dello sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. n. 116, «Regolamento
recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilitą
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private». Nel
decreto si prevede che sono soggetti all'obbligo di assicurazione per
la responsabilitą civile verso i terzi tutti i veicoli a motore senza
guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi, tutte le unitą da
diporto, i natanti e i motori amovibili (sono considerati in navigazione
anche i natanti ormeggiati in acque a uso pubblico). In attuazione dell'articolo
125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in stati
esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica
italiana, della cittą del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo
della copertura assicurativa per la responsabilitą civile verso i terzi,
per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa
di immatricolazione č rilasciata da uno dei seguenti stati esteri: Andorra,
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia,
Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda
del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla),
Svezia, Svizzera, Ungheria. Negli altri casi, come visto sopra, scatta
il meccanismo della polizza «frontiera». Relativamente al caso del trasferimento
di proprietą del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del
contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietą
dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione
del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietą, del quale
fornisce gli elementi identificativi. E l'impresa, ricevuta la richiesta
di sostituzione, procede al ricalcolo del premio e all'eventuale conguaglio,
quindi, entro cinque giorni dal pagamento, rilascia il certificato di
assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo. In caso di
trasferimento di proprietą del veicolo o del natante che comporti la risoluzione
del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio
pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio
di cui all'articolo 334 del Codice, disposizione che si applica anche
in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del
veicolo che comporti la risoluzione del contratto. |