Traguardo finale per la riforma sulla sicurezza sul lavoro. Il Consiglio
dei Ministri del 1 aprile 2008 ha approvato in via definitiva il decreto
legislativo recante il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Il tour de force che ha portato all’attuazione della legge
delega n. 123 del 2007 si è rilevato alquanto complesso: per i tempi politicamente
strettissimi a Camere sciolte (si spensi che l’esame preliminare da parte
del Consiglio dei Ministri risale al 6 marzo 2008), per la mole del riordino
(13 titoli per 306 articoli, che vanno dai principi generali alle misure
di dettaglio per i diversi settori produttivi) e per il clima nel quale
l’esame si è svolto, scandito da un continuo conteggio di caduti sul lavoro.
Gli interventi
di riordino sono stati numerosi, tutti volti ad alzare il livello di protezione
dei dipendenti ed a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese,
favorendo la messa in sicurezza delle strutture, e vengono estesi a tutti
i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza,
di impresa familiare e flessibili.
I punti cardine della legge riguardano:
gli obblighi per il datore di lavoro, le sanzioni, la sospensione dell’attività
dell’impresa e l’interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici
nonché la sorveglianza sanitaria.
Obblighi per il datore di lavoro: Valutazione di tutti
i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione
sia in caso di normali attivita' lavorative che in caso di appalto e subappalto.
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione. Nomina del
medico competente. Individuazione dei lavoratori incaricati al servizio
di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai
quali devono essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale.
Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste
dalle norme vigenti. Informare in tempo reale i lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato. Formare e informare i lavoratori, i dirigenti,
i preposti.Consentire la normale attivita' ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Consegnare agli Rls copia del documento di valutazione
di rischio. Comunicare agli enti preposti Inail e Ipsema i dati relativi
agli infortuni. Munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento
ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto. Fornire informazioni
al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione
del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali
e i relativi provvedimenti. Interventi di manutenzione necessari per assicurare
la sicurezza dei locali dove si svolge l'attivita' lavorativa.
Le sanzioni: Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 5.000 a 15.000 euro se non viene effettuata la valutazione dei rischi,
se non viene redatto il documento di valutazione dei rischi, e in caso
di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione. Arresto
da sei mesi ad un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa
imprese altamente pericolose come quelle per la fabbricazione di esplosivi,
la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri
edili particolarmente complessi.
La sospensione dell’attività di impresa e l’interdizione alla
partecipazione ad appalti pubblici: presenza di oltre il 20%
di lavoratori in nero. Violazione ripetuta delle misure di riposo. Violazioni
che espongono al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura
di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto). Violazioni che espongono
al rischio di seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno,
fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza
del terreno). Violazioni che espongono al rischio di folgoramento (lavori
in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione
incendi per le attivita' soggette, mancanza mezzi estinzione incendi).
Violazioni che espongono al rischio d'amianto (mancata notifica all'organo
di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio
di esposizione ad amianto).
Sorveglianza sanitaria: Viene istituito un libretto sanitario
e di rischio personale per ogni lavoratore che seguira' l'intera vita
lavorativa, anche quando si cambiera' lavoro o mansione. Le risultanze
della sorveglianza sanitaria svolte dal medico competente dipendente dall'azienda,
verranno annualmente comunicate al Servizio sanitario nazionale per il
tramite della Asl territorialmente interessata. Finalmente sara' possibile
avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici
e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato
l'obbligo per le Aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti
ad agenti cancerogeni. Tale registro va trasmesso annualmente all'Ispesl
e al Ssn.
Il provvedimento a giorni verrà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Il testo è soggetto a ritocchi fino al momento della pubblicazione
in Gazzetta. |