L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è stata istituita dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di tutela di per chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.
Più in particolare, in base a tale normativa – ed al relativo regolamento attuativo dettato con d.m.15 settembre 2000 - sono obbligati ad assicurarsi coloro che, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono, per contro, esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ha precisato lo stesso Istituto assicuratore con circolare n. 9 del
22 febbraio 2001, per nucleo familiare deve intendersi qualsiasi insieme
di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora
abituale e può essere costituito anche da una sola persona. Sono, inoltre,
da ricomprendere nell’assicurazione anche i cittadini stranieri che soggiornano
regolarmente in Italia. Poichè l’attività in ambito domestico è coperta
da assicurazione qualora sia svolta in via non occasionale – ovvero, come
più volte ribadito dalla Corte di Cassazione “abitualmente e sistematicamente,
anche se non continuativamente” - devono intendersi ricompresi nella
tutela assicurativa gli studenti anche se studiano e dimorano in una località
diversa dalla città di residenza, purchè, beninteso, non stiano svolgendo
contestualmente altra attività lavorativa. Quanto all’oggetto dell’assicurazione
in ambito domestico, questa si estende a tutti i casi di infortunio (con
esclusione, pertanto, delle malattie professionali) avvenuti, per causa
violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico,
comprensivo dell’immobile di civile abitazione, delle relative pertinenze
e delle parti comuni condominiali. Devono, inoltre, considerarsi avvenuti
in ambito domestico anche gli infortuni avvenuti nell’immobile dove si
trascorrono le vacanze (pur se in affitto), purché questo si trovi sul
territorio nazionale. Tanto premesso, è bene precisare che originariamente
la tutela assicurativa copriva unicamente gli infortuni dai quali fosse
derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento,
con esclusione, dunque, non solo dei casi di inabilità temporanea, ma
anche degli infortuni con esito letale. L’ambito della tutela contro gli
infortuni domestici è stato tuttavia successivamente ampliato ad opera
di una serie di interventi normativi che hanno inciso in misura rilevante
sul quadro sin qui descritto. In particolare, per effetto del decreto
del Ministero del lavoro del 31 gennaio 2006, la copertura assicurativa
deve ritenersi operante anche in relazione agli infortuni dai quali sia
derivata la morte dell’assicurato, purché verificatisi successivamente
al 17 maggio 2006. In tal caso, è corrisposta ai superstiti una rendita
per la cui liquidazione è assunta quale retribuzione convenzionale la
retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore
industriale. Come chiarito dalla circolare INAIL del 10 febbraio 2007,
inoltre, in caso di infortunio con exitus letale, oltre alla rendita,
deve essere corrisposto ai superstiti anche l’assegno funerario erogato
una tantum ai sensi all’art. 85, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965). Ma la principale novità
in materia è senza dubbio quella introdotta dalla legge finanziaria 2007
(legge n. 296/2006), la quale ha determinato l’abbassamento del grado
di inabilità permanente indennizzabile in rendita dal 33% al 27%. Di conseguenza,
sono attualmente coperti dalla tutela antinfortunistica gli infortuni
in ambito domestico da cui sia derivata la morte dell’infortunato o una
inabilità permanente non inferiore al 27 per cento. Rimangono, invece,
ancora esclusi dalla polizza assicurativa gli infortuni che abbiano determinato
un’invalidità permanente in grado inferiore oppure l’invalidità temporanea
dell’infortunato, la tutela dei quali non potrà che passare, ricorrendone
i presupposti e in assenza di un’assicurazione privata del danneggiato,
per le strade consuete della responsabilità civile e del risarcimento
del danno. |