La Legge a tutela dai rischi nel lavoro domestico
Le casalinghe sono oggi più tutelate grazie all’assicurazione obbligatoria
(articolo della dott.ssa Anna Lenzi - Studio Legale Associato Fioriglio-Croari
per contatti indirizzare una mail a legale@infortunistica.it)

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è stata istituita dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di tutela di per chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.
Più in particolare, in base a tale normativa – ed al relativo regolamento attuativo dettato con d.m.15 settembre 2000 - sono obbligati ad assicurarsi coloro che, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono, per contro, esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ha precisato lo stesso Istituto assicuratore con circolare n. 9 del 22 febbraio 2001, per nucleo familiare deve intendersi qualsiasi insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale e può essere costituito anche da una sola persona. Sono, inoltre, da ricomprendere nell’assicurazione anche i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Poichè l’attività in ambito domestico è coperta da assicurazione qualora sia svolta in via non occasionale – ovvero, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione “abitualmente e sistematicamente, anche se non continuativamente” - devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, purchè, beninteso, non stiano svolgendo contestualmente altra attività lavorativa.
Quanto all’oggetto dell’assicurazione in ambito domestico, questa si estende a tutti i casi di infortunio (con esclusione, pertanto, delle malattie professionali) avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico, comprensivo dell’immobile di civile abitazione, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali. Devono, inoltre, considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni avvenuti nell’immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), purché questo si trovi sul territorio nazionale.
Tanto premesso, è bene precisare che originariamente la tutela assicurativa copriva unicamente gli infortuni dai quali fosse derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento, con esclusione, dunque, non solo dei casi di inabilità temporanea, ma anche degli infortuni con esito letale. L’ambito della tutela contro gli infortuni domestici è stato tuttavia successivamente ampliato ad opera di una serie di interventi normativi che hanno inciso in misura rilevante sul quadro sin qui descritto.
In particolare, per effetto del decreto del Ministero del lavoro del 31 gennaio 2006, la copertura assicurativa deve ritenersi operante anche in relazione agli infortuni dai quali sia derivata la morte dell’assicurato, purché verificatisi successivamente al 17 maggio 2006. In tal caso, è corrisposta ai superstiti una rendita per la cui liquidazione è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.
Come chiarito dalla circolare INAIL del 10 febbraio 2007, inoltre, in caso di infortunio con exitus letale, oltre alla rendita, deve essere corrisposto ai superstiti anche l’assegno funerario erogato una tantum ai sensi all’art. 85, comma 3, del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965). Ma la principale novità in materia è senza dubbio quella introdotta dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), la quale ha determinato l’abbassamento del grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita dal 33% al 27%.
Di conseguenza, sono attualmente coperti dalla tutela antinfortunistica gli infortuni in ambito domestico da cui sia derivata la morte dell’infortunato o una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento. Rimangono, invece, ancora esclusi dalla polizza assicurativa gli infortuni che abbiano determinato un’invalidità permanente in grado inferiore oppure l’invalidità temporanea dell’infortunato, la tutela dei quali non potrà che passare, ricorrendone i presupposti e in assenza di un’assicurazione privata del danneggiato, per le strade consuete della responsabilità civile e del risarcimento del danno.