Consentire alle compagnie assicuratrici di costituire consorzi, in forma stabile ed articolata, ove le stesse possano, anzi debbano, scambiarsi informazioni sui costi medi e modalità di gestione dei sinistri e liquidazione dei danni è assolutamente in contrasto con i principi e le regole di concorrenza che dovrebbero essere alla base del risarcimento diretto. E’ ovvio, infatti, che in questo modo vi sarebbe una “standardizzazione” nelle liquidazione dei danni e si verrebbe a creare una sorta di cartello ove le compagnie assicuratrici potrebbero applicare metodologie univoche e preventivamente concordate. Secondo il garante il sistema di regolazione economica deve limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica, escludendo qualsiasi parametro tecnico. Nell’ambito della cooperazione fra imprese, al più, vi potrà essere un confronto bilaterale al fine d’individuare le responsabilità. Infatti, se come previsto dall’art.13 il sistema dei conguagli deve essere basato sui costi medi delle singole imprese, ciò implicherà la conoscenza reciproca di una variabile concorrenziale “conducendo ad una artificiale trasparenza del mercato idonea a ridurre l’incertezza che deve caratterizzare la competenza tra operatori”. In sostanza, il meccanismo del risarcimento diretto dovrà evitare che sia consentito alle imprese qualsiasi forma di cooperazione e conoscenza reciproca di qualsiasi variabile concorrenziale.
Limitazione della sfera di protezione del consumatore a vantaggio delle imprese
Innanzitutto, l’autorità garante ricorda come il meccanismo del risarcimento diretto sia obbligatorio e non facoltativo, o demandato all’autonomia negoziale, come aveva erroneamente sostenuto il Consiglio di Stato nel proprio parere. Ciò pone dei specifici adempimento procedurali a carico dei danneggiati riducendone così la sfera di protezione e creando uno squilibrio con la compagnia assicuratrice. In primo luogo lo schema lascia alla mera discrezionalità della assicurazione le ipotesi e i motivi in base ai quali non formulare l’offerta risarcitoria. Inoltre i tempi concessi dall’art.7 dello schema alla compagnia, la quale ha la facoltà di chiedere non meglio precisate integrazioni entro trenta giorni al danneggiato, e dall’art. 8, allungano a dismisura i termini per la proponibilità dell’azione. Ciò, sottolinea l’antitrust, favorirà l’adozione di comportamenti opportunistici, da parte delle imprese assicuratrici, per i quali si dovrebbe prevedere una sanzione ben precisa. Secondo il garante al fine di preservare un corretto equilibrio fra il danneggiato (impropriamente definito dal garante “consumatore”) e la compagnia, andrebbe modificato l’art. 11, comma 3, dello schema di decreto laddove prevede che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria previsti dall’art. 148 del Codice decorrano dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte dell’impresa del danneggiato all’impresa del responsabile. Anche questa norma, così come impostata, consente di dilatare ingiustificatamente i termini per adire l’autorità giudiziaria ordinaria, a tutto vantaggio delle imprese. Andrebbe, altresì, modificato anche l’art. 7 poiché consente alla compagnia, in caso di richiesta incompleta da parte del danneggiato, di far decorrere nuovamente i termini per la liquidazione con una semplice richiesta d’integrazione. L’antitrust, nel parere che riportiamo nella sua interezza, conclude chiedendo “un’ampia riformulazione” dello schema di D.P.R..
(Altalex, 9 febbraio 2006. Nota di Fabio Quadri)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Decisione del 01/02/2006
DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(di seguito Autorità), nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo
22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende formulare alcune osservazioni
in merito allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla
"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209".
2. Come emerge dalle segnalazioni sul Riassetto normativo delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni1 [Cfr. AS301 e AS309, "Riassetto normativo
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle
assicurazioni private", in Boll. nn. 22/2005 e 28/2005.], l'Autorità
ha auspicato e poi salutato con favore l'introduzione di una procedura di indennizzo
diretto nel mercato dell'assicurazione RC Auto, in quanto stimolo adeguato verso
un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo.
Infatti, un sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto
diretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile
conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò
crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori
del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti,
con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori.
L'Autorità ritiene che l'applicazione integrale di un sistema di indennizzo
diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza
delle condotte, possa stimolare un più ampio grado di concorrenza fra
le imprese assicurative e soprattutto la riduzione del costo delle polizze.
A questo proposito, l'Autorità, nella segnalazione inviata il 28 luglio
2005 ha espresso le proprie perplessità circa un intervento regolatorio
di portata eccessivamente ampia, idoneo ad ostacolare l'individuazione del miglior
assetto di mercato, nel rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità
più volte richiamati.
3. In quest'ottica, suscita forti perplessità l'attuale formulazione
dell'articolo 13 dello schema di decreto laddove interviene a disciplinare l'organizzazione
e gestione del sistema di risarcimento diretto. L'articolo in questione infatti
prevede la costituzione di uno o più consorzi fra le imprese, cui spetta
"l'organizzazione e gestione del sistema del risarcimento diretto",
anche con riferimento alla definizione di "regole di cooperazione tecnica"
per il funzionamento del sistema, nonché all'individuazione di "parametri
tecnici ed economici" per la regolazione dei rapporti economici.
4. In primo luogo, l'Autorità ritiene che, per dar seguito a quanto indicato
nell'articolo 150 del Codice, il decreto del Ministero delle Attività
Produttive non esiga l'individuazione di un artificioso strumento giuridico
per la gestione del sistema del risarcimento diretto, quale un consorzio costituito
dalle imprese di assicurazione, considerando che la regolazione e gestione del
sistema di risarcimento diretto possono ben realizzarsi con una mera convenzione
che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema. Diversamente, la
previsione di un'organizzazione stabile ed articolata, quale quella del consorzio,
ove normalmente le imprese esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi
gestionali, individua una sede nella quale è facile condividere ed assumere
decisioni comuni, le quali possono orientare e finanche vincolare le imprese
consorziate su aspetti non strettamente necessari al funzionamento del risarcimento
diretto. Non a caso, consequenzialmente alla scelta del consorzio, l'articolo
13, comma 3, dello schema di decreto prevede che "le imprese di assicurazioni
partecipanti sono tenute all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi
societari in base alla loro competenza statutaria".
5. Una palese contrarietà con la disciplina a tutela della concorrenza
sembra poi discendere dall'ampiezza delle attività che l'articolo 13
dello schema di decreto demanda a tali consorzi. In linea di principio, l'Autorità
ritiene che le forme di cooperazione ammissibili fra imprese assicurative concorrenti
necessarie al funzionamento di un sistema di risarcimento diretto dovrebbero
riferirsi esclusivamente, da una parte, all'applicazione di meccanismi procedurali
e di accertamento della responsabilità, e dall'altra, alla definizione
dei meccanismi di regolazione dei rapporti economici fra le imprese improntati
alla valorizzazione dell'efficienza di ciascuna impresa. Non sembra invece necessaria
ed appare anzi contrastante con le regole di concorrenza la circostanza che,
nell'ambito del sistema di gestione del risarcimento diretto, vengano disciplinate
altre attività che possano incidere in modo diretto o indiretto sulla
fase della liquidazione dei danni posta in essere dalle imprese; fase che, nel
sistema dell'indennizzo diretto, deve essere lasciata alla completa autonomia
delle singole imprese. Si ricorda, in proposito, che i costi dei sinistri rivestono
un ruolo estremamente rilevante nell'ambito delle dinamiche concorrenziali del
mercato RC Auto, rappresentando una delle principali componenti nella determinazione
dei margini di redditività delle imprese e del livello dei premi, e che
proprio su tale variabile l'Autorità ha recentemente accertato un'intesa
restrittiva della concorrenza posta in essere dall'associazione di categoria2
[Cfr. al riguardo il provvedimento dell'Autorità garante della Concorrenza
e del Mercato n. 14926 (I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre
2005, in Bollettino n.48/2005.
6. Alla luce del principio appena esposto, l'articolo 13, comma 5, n. 2, nel
prevedere che "i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione
tecnica necessarie per il funzionamento del sistema del risarcimento diretto"
risulta una palese superfetazione. Andrebbe, invece, esplicitato che l'ambito
di cooperazione non deve oltrepassare quanto strettamente necessario all'individuazione
della responsabilità in virtù di un semplice confronto bilaterale
tra le due imprese interessate e di norme di natura prettamente procedurale
che consentano di far funzionare il sistema. In tale prospettiva, il sistema
dei pagamenti può essere regolato in virtù della usuale modalità
compensatoria del conto corrente. Ciò al fine di evitare che regole concernenti,
ad esempio, le modalità da seguire e i parametri cui riferirsi nella
compilazione delle perizie, siano determinate di concerto fra le imprese nell'ambito
della gestione del risarcimento diretto.
7. Analoghe se non più forti perplessità si rilevano con riferimento
alle previsioni contenute nell'articolo 13, comma 5, n. 3, relativo alla regolazione
dei rapporti economici, laddove si dispone che al fine del conguaglio i consorzi
individuino "parametri tecnici ed economici che tengono conto di criteri
di efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti
effettuati". L'Autorità ha già avuto modo di sottolineare
come un ruolo centrale per il funzionamento efficiente del sistema di risarcimento
diretto sia assunto dai meccanismi di regolazione economica dei rapporti fra
le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa presso la compagnia
del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare dell'efficienza
derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal
modo un confronto competitivo sui costi. In questa prospettiva, infatti, il
sistema di regolazione economica non deve individuare i parametri tecnici ed
economici per la misurazione dell'efficienza delle imprese, ma esclusivamente
limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica che
incentivi la ricerca dell'efficienza e il contenimento dei costi da parte delle
singole imprese. Pertanto, andrebbe escluso che, nell'ambito del sistema del
risarcimento diretto, possano essere definiti o condivisi parametri tecnici
o economici relativi all'attività di risarcimento dei danni svolta da
parte delle imprese.
8. Con riferimento più specificamente al richiamo ai "costi medi
aziendali", si rileva che quanto indicato nella norma in esame si traduce
nella indicazione di impostare il calcolo dei conguagli sui costi medi di risarcimento
sostenuti dalle singole imprese, effettuando così una scelta non necessaria
e foriera di condotte collusive. Infatti, l'adozione di un sistema di conguagli
basato sui costi medi delle singole imprese implica la conoscenza reciproca
tra le imprese di una variabile concorrenzialmente rilevante, quale è
il costo dei sinistri, conducendo ad un'artificiale trasparenza del mercato
idonea a ridurre l'incertezza che deve caratterizzare la competizione tra operatori3
[Cfr. al riguardo i provvedimenti dell'Autorità Granante della Concorrenza
e del Mercato n. 8546 ( I377 ) RC AUTO, del 28 luglio 2000, in Bollettino n.
30/2000, e 14926 (I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre 2005,
in Bollettino n.48/2005.].
Per individuare un efficiente sistema di regolazione dei rapporti economici,
inoltre, è sufficiente prevedere il semplice riferimento al costo medio
di mercato definito ex ante di contenuto forfetario, come nel sistema francese,
se non addirittura l'assenza di compensazioni economiche, come risulta dalla
prassi adottata con successo in altri paesi4 [Cfr. IC19, Indagine Conoscitiva
sul settore assicurazione autoveicoli, pag. 188 e ss.].
9. In termini più generali, sotto il profilo della tutela della concorrenza
assume primaria rilevanza evitare che il Decreto preveda o consenta forme di
cooperazione fra le imprese che, da una parte, non appaiono necessarie per il
funzionamento di un sistema di indennizzo diretto, dall'altra, comportando il
coordinamento e la conoscenza reciproca di rilevanti variabili concorrenziali,
appaiono idonee ad attenuare o ridurre il processo competitivo che tale sistema
di risarcimento diretto dovrebbe invece stimolare ed assicurare.
10. Meritano, inoltre, di essere evidenziate alcune ulteriori disposizioni che
appaiono limitare la sfera di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese
assicurative. Va infatti ricordato che la procedura di risarcimento diretto
prevista dall'articolo 149 del codice assume valenza obbligatoria, da assolvere
puntualmente prima di poter proporre l'azione civile, e, quindi, pone degli
specifici oneri procedurali sui danneggiati come sulle imprese di assicurazione.
Si tratta pertanto di una fase delicata, nella quale è necessario garantire
una situazione di equilibrio fra le parti per assicurare sia la piena efficacia
della procedura che la più ampia tutela dei danneggiati. Sotto questo
profilo, alcune disposizioni dello schema di decreto non paiono del tutto rispettose
di tale equilibrio, ponendo i danneggiati in una posizione di possibile debolezza
nei riguardi delle imprese assicurative.
11. Si osserva, infatti, che il decreto non detta una specifica disciplina delle
ipotesi in cui un sinistro non ricada nella procedura di risarcimento diretto
(articolo 11, comma 1), o dei motivi che possono impedire di formulare l'offerta
di risarcimento del danno (articolo 8, comma 1), aspetti che restano indeterminati
e quindi lasciati alla possibile discrezionalità delle imprese, così
come non è prevista alcuna "sanzione" nel caso di diniego di
offerta non adeguatamente motivato. A fronte dell'obbligatorietà di tale
procedura, e quindi degli oneri e del ritardo che essa comporta per la proponibilità
dell'azione di risarcimento da parte dei danneggiati, appare opportuno circoscrivere
in modo puntuale e preciso le ipotesi in cui il sinistro non ricada nella procedura
diretta, così come vigilare e sanzionare la corretta e tempestiva applicazione
della procedura da parte delle imprese.
12. In proposito, va poi rilevato che nell'ambito della procedura di risarcimento
diretto non può escludersi l'adozione di comportamenti opportunistici
da parte delle imprese assicuratrici in merito alla selezione dei sinistri,
ad esempio attraverso la formulazione di offerte di risarcimento non congrue
per alcune tipologie di sinistri quando ciò comporti uno svantaggio economico
nella fase della compensazione con l'impresa del responsabile, e, quindi, in
una parziale inefficacia della procedura diretta. Al fine di assicurare la massima
applicazione della procedura di risarcimento diretto, andrebbero quindi previste
specifiche misure che penalizzino tali condotte opportunistiche, rendendole
non convenienti sotto il profilo economico. In questa prospettiva, già
rileva la previsione dell'articolo 149, comma 6, del codice, che prevede che,
in caso di impedimento o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche l'azione
civile vada proposta nei confronti della propria impresa assicuratrice. Al fine
di valorizzare tale previsione e di incentivare ancor più le imprese
ad un'efficiente liquidazione dei danni che minimizzino le azioni di risarcimento,
ci si potrebbe spingere fino a prevedere che i sistemi di regolazione economica
non si riferiscano anche ai costi sostenuti da ciascuna impresa nell'ambito
di tali giudizi. In altri termini, è importante prevedere un incentivo
economico idoneo a controbilanciare eventuali comportamenti opportunistici delle
imprese così da indurre ciascuna di esse a gestire in modo tempestivo
ed efficiente tutti i sinistri che ricadono nella procedura di risarcimento
diretto, con indubbio vantaggio per i consumatori danneggiati nonché
del complessivo funzionamento del sistema liquidativo e quindi, in ultima analisi,
dell'intero mercato assicurativo.
13. Sempre con riferimento a preservare un corretto equilibrio fra imprese e
consumatori danneggiati nella procedura di risarcimento diretto, sembra improprio
quanto dispone l'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, nel prevedere
che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria prevista dall'articolo
148, da attivare nel caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento
diretto, decorrano dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento
trasmessa da parte della impresa del danneggiato all'impresa del responsabile.
In tal modo è evidente che si possono dilatare significativamente i tempi
della procedura stragiudiziale per inerzia o inefficienza non attribuibile al
consumatore danneggiato. Quindi anche a tale riguardo, andrebbe individuato
un termine complessivo certo di attivazione dell'impresa del danneggiante entro
il quale il danneggiato potrà comunque adire il giudice ordinario, ad
esempio sommando un termine di 15 giorni ai termini previsti dagli artt. 145
e 148.
14. Troppo severa appare anche la prevista interruzione dei termini per la formulazione
dell'offerta, prevista dall'articolo 7 comma 2, dello schema di decreto, nel
caso di richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati, in quanto
comporta un ingiustificato allungamento del termine per proporre l'azione di
risarcimento del danno da parte dei danneggiati, creando per le imprese assicurative
un incentivo ad un utilizzo improprio di tale strumento interruttivo. Dal momento
che spetta anche all'impresa assicuratrice fornire assistenza informativa e
tecnica ai consumatori per il corretto funzionamento della procedura del risarcimento
diretto (articolo 9), sembra opportuno prevedere solamente un allungamento dei
termini (pari ad esempio a 15 giorni), in modo da indurre le imprese stesse
ad attivarsi tempestivamente in caso di dati mancanti e comunque ad adoperarsi
per assicurare la velocità della citata procedura.
15. Alla luce delle precedenti osservazioni l'Autorità auspica, pertanto,
un'ampia riformulazione della Disciplina del risarcimento diretto in attuazione
dell'articolo 150 del codice, nel senso di prevedere esplicitamente regole che
non permettano un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente
rilevanti e attinenti l'autonomia dei singoli operatori, di modo che l'introduzione
di una procedura obbligatoria di risarcimento diretto determini gli auspicati
effetti di contenimento tariffario.