In
quale caso un incidente automobilistico concorre con l’infortunio sul
lavoro?
Risponde
l'avvocato Gianluigi Fioriglio
Negli
ultimi tempi si parla sempre più spesso di infortunio sul lavoro, anche
perché sembra finalmente prendersi maggiore coscienza dei diritti dei lavoratori
ad essere risarciti quando subiscono un infortunio; oltretutto, molti di essi
sono purtroppo mortali.
Non tutti sanno, però, che gli infortuni possono essere riconosciuti dall’INAIL
anche quando avvengono al di fuori del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro,
ad esempio quando si verifica un “infortunio in itinere”. In particolare,
ai sensi dell’art. 2 d.p.r. 1124/65 (così come modificato dall’art.
12 d.lgs. 38/2000), si considera infortunio sul lavoro (che viene detto proprio
“infortunio in itinere”) quello occorso alle persone infortunate:
- durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
- durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti
di lavoro
- durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Viene assicurato anche
l’utilizzo del mezzo privato, purché ne sia necessitato l’uso
(ad esempio, se non vi sono mezzi pubblici che collegano l’abitazione del
lavoratore al luogo di lavoro). In tal senso, la Cassazione ha stabilito che se
la lunghezza del tragitto dalla propria casa al luogo di lavoro sia tale da poterlo
percorrere a piedi il lavoratore non possa essere indennizzato qualora scelga
di utilizzare un mezzo privato (nel caso di specie, la distanza era di circa 1
km; Cass. 15617/2001).
In simili casi, infatti, ricorre un rischio che viene definito
“elettivo”, cioè “quello che, estraneo e non attinente
all’attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore,
il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali,
una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa,
ponendo così una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed
evento”. Quando si verifica un evento dannoso in presenza di un rischio
elettivo la risarcibilità dell’infortunio viene quindi esclusa.
Bisogna
precisare che per l’INAIL è infortunio sul lavoro quello che si verifica
all’interno delle pertinenze del luogo di lavoro (scale, cortili, strade
interne, ecc.), ma non è riconosciuto l’infortunio avvenuto entro
l’ambito domestico, ossia nelle pertinenze dell’abitazione e delle
parti condominiali (ad esempio, in pianerottoli, scale, cortili, ecc.). Inoltre,
l’INAIL riconosce come infortunio in itinere quello occorso nelle strade
che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze
di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico
di un numero indeterminato di veicoli.
Ovviamente la riconoscibilità di
tale tipologia di infortunio ha suscitato notevoli dibattiti nonché interventi
dei giudici di ogni ordine e grado. La giurisprudenza in tema di infortunio in
itinere è infatti ormai ricchissima e i casi concreti che si possono presentare
sono tantissimi, ma sono altrettanto numerose le possibilità di ottenere
un giusto risarcimento da parte dei lavoratori per i danni che hanno subito.