In quale caso un incidente automobilistico concorre con l’infortunio sul lavoro?
Risponde l'avvocato Gianluigi Fioriglio

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di infortunio sul lavoro, anche perché sembra finalmente prendersi maggiore coscienza dei diritti dei lavoratori ad essere risarciti quando subiscono un infortunio; oltretutto, molti di essi sono purtroppo mortali.
Non tutti sanno, però, che gli infortuni possono essere riconosciuti dall’INAIL anche quando avvengono al di fuori del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro, ad esempio quando si verifica un “infortunio in itinere”. In particolare, ai sensi dell’art. 2 d.p.r. 1124/65 (così come modificato dall’art. 12 d.lgs. 38/2000), si considera infortunio sul lavoro (che viene detto proprio “infortunio in itinere”) quello occorso alle persone infortunate:

Viene assicurato anche l’utilizzo del mezzo privato, purché ne sia necessitato l’uso (ad esempio, se non vi sono mezzi pubblici che collegano l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro). In tal senso, la Cassazione ha stabilito che se la lunghezza del tragitto dalla propria casa al luogo di lavoro sia tale da poterlo percorrere a piedi il lavoratore non possa essere indennizzato qualora scelga di utilizzare un mezzo privato (nel caso di specie, la distanza era di circa 1 km; Cass. 15617/2001).
In simili casi, infatti, ricorre un rischio che viene definito “elettivo”, cioè “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”. Quando si verifica un evento dannoso in presenza di un rischio elettivo la risarcibilità dell’infortunio viene quindi esclusa.
Bisogna precisare che per l’INAIL è infortunio sul lavoro quello che si verifica all’interno delle pertinenze del luogo di lavoro (scale, cortili, strade interne, ecc.), ma non è riconosciuto l’infortunio avvenuto entro l’ambito domestico, ossia nelle pertinenze dell’abitazione e delle parti condominiali (ad esempio, in pianerottoli, scale, cortili, ecc.). Inoltre, l’INAIL riconosce come infortunio in itinere quello occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli.
Ovviamente la riconoscibilità di tale tipologia di infortunio ha suscitato notevoli dibattiti nonché interventi dei giudici di ogni ordine e grado. La giurisprudenza in tema di infortunio in itinere è infatti ormai ricchissima e i casi concreti che si possono presentare sono tantissimi, ma sono altrettanto numerose le possibilità di ottenere un giusto risarcimento da parte dei lavoratori per i danni che hanno subito.