Gli obblighi a carico del lavoratore in caso di infortunio
Le prescrizioni degli artt. 52 e 242 DPR 1124/65
 

Art. 52 L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Art. 242 Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella della prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, pronosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro - non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio - non abbia presentato nei termini la prescritta denuncia, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
Egli è inoltre obbligato a sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall'Istituto assicuratore (artt. 87 e 88 DPR 1124/65). L'ingiustificato rifiuto comporta una penalizzazione sulle prestazioni economiche.
In caso di simulazione dell'infortunio o di aggravamento doloso delle sue conseguenze si determina la perdita del diritto ad ogni prestazione, ferme restando le pene stabilite dalla legge (art. 65 DPR 1124/65).
Contrariamente a quanto in precedenza affermato (Cass. 2 giugno 1998 n. 5414: "Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia, in caso di assenza dal lavoro, di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, riguardano gli accertamenti relativi a malattie ordinarie e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, e, data la riserva di legge in materia di accertamenti sanitari (art. 14 Cost.), non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, mentre é correlativamente affetta da nullità - rilevabile d'ufficio - la clausola del contratto collettivo che estenda l'obbligo del rispetto delle fasce orarie alle infermità dipendente da infortunio sul lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare irrogata per il mancato rispetto delle fasce orarie, dichiarando d'ufficio la nullità della clausola contrattuale invocata dal datore di lavoro). ";
la corte di Cassazione si è pronunciata a favore della sussistenza dell'obbligo del lavoratore di rendersi reperibile in determinate fasce orarie anche durante l'assenza per infortunio sul lavoro e non solo in caso di assenza per malattia.
Tale materia può essere legittimamente regolamentata dal contratto collettivo (Cass. 9 novembre 2002 n. 15773: "L'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dalla normativa per l'accertamento delle infermità determinate da malattia, può essere legittimamente regolato dal contratto collettivo, non essendo precluso dalla riserva di legge, costituzionalmente garantita, relativa all'accertamento, atteso che detta tutela attiene alla natura invasiva dell'accertamento nei confronti del singolo, che è estranea alla reperibilità, la quale riguarda il comportamento passivo del lavoratore volto a rendere possibile l'esercizio del diritto del datore di lavoro al controllo dell'infermità, che discende dall'art. 5 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300. La previsione della fasce orarie costituisce pertanto una prescrizione a favore del lavoratore al quale, in assenza di un termine, potrebbe essere altrimenti richiesto l'immediato adempimento dell'obbligo di reperibilità, che corrisponde al diritto di controllo del datore di lavoro e deriva anche dal più generale obbligo di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio.").