Art. 52 L'assicurato
è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada,
anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando
l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il
datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio,
non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è
corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore
di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia
professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro
il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena
di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Art. 242 Nel caso in cui l'infortunato
abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare
dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti
del pagamento delle indennità, quella della prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, pronosticato guaribile entro tre
giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione
nella denuncia. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro - non essendo venuto
altrimenti a conoscenza dell'infortunio - non abbia presentato nei termini
la prescritta denuncia, il lavoratore perde il diritto alle indennità
di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro
ha avuto notizia dell'infortunio. Egli è inoltre obbligato a sottoporsi,
salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie
dall'Istituto assicuratore (artt. 87 e 88 DPR 1124/65). L'ingiustificato
rifiuto comporta una penalizzazione sulle prestazioni economiche.
In caso di simulazione dell'infortunio o di aggravamento doloso delle sue conseguenze
si determina la perdita del diritto ad ogni prestazione, ferme restando
le pene stabilite dalla legge (art. 65 DPR 1124/65).
Contrariamente a quanto in precedenza affermato (Cass. 2 giugno 1998 n.
5414: "Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il
lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia,
in caso di assenza dal lavoro, di cui all'art. 5, comma quattordicesimo,
D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638
del 1983, riguardano gli accertamenti relativi a malattie ordinarie e
non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortunio sul
lavoro, e, data la riserva di legge in materia di accertamenti sanitari
(art. 14 Cost.), non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, mentre é correlativamente affetta da nullità - rilevabile
d'ufficio - la clausola del contratto collettivo che estenda l'obbligo
del rispetto delle fasce orarie alle infermità dipendente da infortunio
sul lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata,
che aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare irrogata per il
mancato rispetto delle fasce orarie, dichiarando d'ufficio la nullità
della clausola contrattuale invocata dal datore di lavoro). ";
la corte di Cassazione si è pronunciata a favore della sussistenza dell'obbligo
del lavoratore di rendersi reperibile in determinate fasce orarie anche
durante l'assenza per infortunio sul lavoro e non solo in caso di assenza
per malattia.
Tale materia può essere legittimamente regolamentata dal contratto collettivo
(Cass. 9 novembre 2002 n. 15773: "L'obbligo di reperibilità del lavoratore
assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle
fasce orarie previste dalla normativa per l'accertamento delle infermità
determinate da malattia, può essere legittimamente regolato dal contratto
collettivo, non essendo precluso dalla riserva di legge, costituzionalmente
garantita, relativa all'accertamento, atteso che detta tutela attiene
alla natura invasiva dell'accertamento nei confronti del singolo, che
è estranea alla reperibilità, la quale riguarda il comportamento passivo
del lavoratore volto a rendere possibile l'esercizio del diritto del datore
di lavoro al controllo dell'infermità, che discende dall'art. 5 secondo
comma della legge 20 maggio 1970 n. 300. La previsione della fasce orarie
costituisce pertanto una prescrizione a favore del lavoratore al quale,
in assenza di un termine, potrebbe essere altrimenti richiesto l'immediato
adempimento dell'obbligo di reperibilità, che corrisponde al diritto di
controllo del datore di lavoro e deriva anche dal più generale obbligo
di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio.").
|