La materia della salute e sicurezza sul lavoro è da sempre oggetto di
intensa interpretazione giurisprudenziale (e di recente anche legislativa,
con l'approvazione del nuovo testo Unico) in merito alla definizione dei
confini entro cui può addebitarsi la responsabilità sul datore di lavoro.
Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 9817 del 2008) afferma
che il datore di lavoro risponde per l'infortunio del dipendente anche
se questo è molto esperto e, in occasione dell'incidente, ha commesso
una grave leggerezza, non rilevando la precedente negligenza altrui. Nel
caso di specie, la controversia è stata azionata da un lavoratore che
ha chiesto condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito
in occasione di un infortunio. Mentre questi era intento a smontare alcuni
componenti per la costruzione di muri di contenimento per la linea ferroviaria,
una cassaforma si era inclinata perché male agganciata dalla precedente
squadra di lavoro; per evitare di essere schiacciato il dipendente si
è gettato nella scarpata sottostante riportando gravissime lesioni permanenti.
Nei primi due gradi di giudizio, i Giudici avevano escluso la responsabilità
del datore di lavoro, affermando che non poteva imputarsi ad esso una
responsabilità oggettiva nel caso di specie.
La sentenza n. 9817 della Cassazione ha rifiutato questo ragionamento,
osservando che le regole di prevenzione sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da
quelli "ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso",
come avvenuto nel caso in esame. Ne consegue che il datore di lavoro è
sempre responsabile dell'infortunio "sia quando ometta di adottare
le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente" ,
non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore l'eventuale
concorso di colpa del lavoratore.
La condotta del dipendente, secondo questa lettura, può comportare l'esonero
totale del datore di lavoro da responsabilità "solo quando essa presenti
i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità,
così da porsi come causa esclusiva dell'evento". Quando però il comportamento
del lavoratore, pur essendo imprudente, non presenta questi caratteri
estremi, può rilevare come concausa dell'infortunio e determinare solo
una riduzione proporzionale della responsabilità del datore di lavoro.
Questa pronuncia accoglie una lettura molto rigida dell'obbligo di sicurezza,
che finisce per assumere un'ampiezza sconfinata. Come può il datore di
lavoro gestire un obbligo di sicurezza così esteso, soprattutto in contesti
produttivi molto articolati? Ad avviso di chi scrive, la sentenza nega
la sussistenza di una responsabilità oggettiva ma delinea una forma di
responsabilità che, nei fatti, pur assumendo un nomen juris diverso, non
si discosta da questa.
Maggiormente condivisibile appare l'orientamento
seguito in altre pronunce della Corte, secondo cui il lavoratore infortunato
ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore
di lavoro all'obbligo di sicurezza. Solo in questo modo si ripartisce
in maniera equilibrata il rischio derivante da infortuni sul lavoro. Altrimenti,
si finisce per accogliere una lettura troppo ideologica dell'obbligo di
sicurezza, che carica il datore di lavoro di tutte le conseguenze negative
in materia e deresponsabilizza il lavoratore anche quando questo ha delle
responsabilità. Questa diversa lettura giurisprudenziale, peraltro, si estende a tutta
la materia della responsabilità del datore di lavoro, da sempre interpretata
secondo due differenti e contrapposti orientamenti. Secondo un orientamento
più tradizionale, l'imprenditore può ritenersi adempiente rispetto ai
suoi obblighi in materia di sicurezza solo quando appresta tutte le misure
idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori (obbligazione di mezzi),
secondo criteri di correttezza, buona fede, ragionevolezza, prudenza e
perizia (c.d. principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile).
Questo orientamento impone al datore di lavoro di ispirare la sua condotta
alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo
che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti
previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico
cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per
rendere la stessa sempre più sicura. L'impossibilità di eliminare i rischi,
in questa impostazione, è ipotesi residuale e può essere invocata solo
dopo che l'imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in
materia di sicurezza e salute del lavoro, conformemente a quanto stabilito
dall'art. 2087 c.c. L'orientamento appena ricordato è stato oggetto di
alcune critiche in quanto avrebbe introdotto a carico del datore di lavoro
un obbligo praticamente impossibile da realizzare; secondo queste critiche,
avanzate dalla dottrina, la teoria della massima sicurezza tecnicamente
possibile sarebbe sorretta dall'illusorio convincimento che l'uomo possa
avere un controllo totale degli eventi, e dall'ingenua convinzione dell'esistenza
di un responsabile per ogni tragedia umana. Queste critiche hanno prodotto
lo sviluppo di una diversa lettura (originata da una sentenza della Corte
Costituzionale, 26 luglio 1996, n. 312), secondo la quale possono essere
censurati solo la deviazione dei comportamenti dall'imprenditore dagli
standard di sicurezza adottati, in concreto e in quel dato momento storico,
nelle diverse attività produttive (c.d. principio della massima sicurezza
disponibile). |