Infortunio sul lavoro e responsabilità del lavoratore
La materia della salute e sicurezza sul lavoro è da sempre oggetto di intensa interpretazione
(articolo dell'Avv. Falasca tratto da www.avvocati24.ilsole24ore.com)

La materia della salute e sicurezza sul lavoro è da sempre oggetto di intensa interpretazione giurisprudenziale (e di recente anche legislativa, con l'approvazione del nuovo testo Unico) in merito alla definizione dei confini entro cui può addebitarsi la responsabilità sul datore di lavoro. Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 9817 del 2008) afferma che il datore di lavoro risponde per l'infortunio del dipendente anche se questo è molto esperto e, in occasione dell'incidente, ha commesso una grave leggerezza, non rilevando la precedente negligenza altrui.
Nel caso di specie, la controversia è stata azionata da un lavoratore che ha chiesto condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito in occasione di un infortunio. Mentre questi era intento a smontare alcuni componenti per la costruzione di muri di contenimento per la linea ferroviaria, una cassaforma si era inclinata perché male agganciata dalla precedente squadra di lavoro; per evitare di essere schiacciato il dipendente si è gettato nella scarpata sottostante riportando gravissime lesioni permanenti. Nei primi due gradi di giudizio, i Giudici avevano escluso la responsabilità del datore di lavoro, affermando che non poteva imputarsi ad esso una responsabilità oggettiva nel caso di specie.
La sentenza n. 9817 della Cassazione ha rifiutato questo ragionamento, osservando che le regole di prevenzione sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli "ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso", come avvenuto nel caso in esame. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio "sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente" , non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
La condotta del dipendente, secondo questa lettura, può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità "solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento". Quando però il comportamento del lavoratore, pur essendo imprudente, non presenta questi caratteri estremi, può rilevare come concausa dell'infortunio e determinare solo una riduzione proporzionale della responsabilità del datore di lavoro.
Questa pronuncia accoglie una lettura molto rigida dell'obbligo di sicurezza, che finisce per assumere un'ampiezza sconfinata. Come può il datore di lavoro gestire un obbligo di sicurezza così esteso, soprattutto in contesti produttivi molto articolati? Ad avviso di chi scrive, la sentenza nega la sussistenza di una responsabilità oggettiva ma delinea una forma di responsabilità che, nei fatti, pur assumendo un nomen juris diverso, non si discosta da questa.
Maggiormente condivisibile appare l'orientamento seguito in altre pronunce della Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza. Solo in questo modo si ripartisce in maniera equilibrata il rischio derivante da infortuni sul lavoro. Altrimenti, si finisce per accogliere una lettura troppo ideologica dell'obbligo di sicurezza, che carica il datore di lavoro di tutte le conseguenze negative in materia e deresponsabilizza il lavoratore anche quando questo ha delle responsabilità. Questa diversa lettura giurisprudenziale, peraltro, si estende a tutta la materia della responsabilità del datore di lavoro, da sempre interpretata secondo due differenti e contrapposti orientamenti.
Secondo un orientamento più tradizionale, l'imprenditore può ritenersi adempiente rispetto ai suoi obblighi in materia di sicurezza solo quando appresta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori (obbligazione di mezzi), secondo criteri di correttezza, buona fede, ragionevolezza, prudenza e perizia (c.d. principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile). Questo orientamento impone al datore di lavoro di ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'impossibilità di eliminare i rischi, in questa impostazione, è ipotesi residuale e può essere invocata solo dopo che l'imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2087 c.c.
L'orientamento appena ricordato è stato oggetto di alcune critiche in quanto avrebbe introdotto a carico del datore di lavoro un obbligo praticamente impossibile da realizzare; secondo queste critiche, avanzate dalla dottrina, la teoria della massima sicurezza tecnicamente possibile sarebbe sorretta dall'illusorio convincimento che l'uomo possa avere un controllo totale degli eventi, e dall'ingenua convinzione dell'esistenza di un responsabile per ogni tragedia umana. Queste critiche hanno prodotto lo sviluppo di una diversa lettura (originata da una sentenza della Corte Costituzionale, 26 luglio 1996, n. 312), secondo la quale possono essere censurati solo la deviazione dei comportamenti dall'imprenditore dagli standard di sicurezza adottati, in concreto e in quel dato momento storico, nelle diverse attività produttive (c.d. principio della massima sicurezza disponibile).