"In
caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso
all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai
fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento
del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore,
nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del
danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta
assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che
l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla
posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto
di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata
considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la
spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di
esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento".
La Corte ha ripercorso il proprio precedente orientamento (Sentenze 2775/2006,
14594/2005 e 9400/1999), elaborato con riferimento a ipotesi in cui la
spesa stragiudiziale era stata sostenuta per avere la parte, che poi aveva
agito giudizialmente, investito della vicenda un avvocato. "La legittimità
di un simile incarico è indiscutibile perché la prestazione di assistenza
legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa
tariffa professionale forense". La Corte si domanda se "un analogo
principio possa trovare applicazione allorquando l'assistenza stragiudiziale
sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualità di professionista
legale iscritto all'apposito albo ed in particolare se sia d'ostacolo
l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella
qualità". "La risposta a quest'ultimo interrogativo dev'essere negativa
e, quindi, ne segue la risposta positiva al primo interrogativo".
Secondo la Cassazione, infatti, è stato affermato che «La prestazione
di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata
agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza,
assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione
con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività
di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli
iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella
previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di
colui che la esercita.» (Cass. n. 12840 del 2006; nello stesso senso
Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n. 5906 del 1987). Dunque,
"del tutto irrilevante è che l'attività di assistenza legale
sia stata prestata da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista
legale".
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza
21 gennaio 2010, n.2010) |