La
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 21 aprile 1999
n. 3970 ha considerato risarcibile come infortunio sul lavoro l'incidente
capitato ad un impiegato che, al termine del turno di lavoro, era stato
investito da una macchina mentre si recava di corsa verso l'autobus che
avrebbe dovuto riportarlo a casa.
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza del Tribunale di
Firenze che, accogliendo la domanda della moglie dell'uomo, finito in
coma irreversibile, aveva condannato l'INAIL a risarcire il fatto come
infortunio sul lavoro. Il Tribunale aveva ritenuto che l'uomo fosse
"in una condizione psicologica connessa ai tempi ristretti che lo inducevano
ad affrettare il tragitto e ad attraversare la strada senza l'accortezza
necessaria", e che era "altamente probabile" che la sua
attenzione fosse menomata a causa del lungo turno di lavoro svolto; i
giudici avevano anche ricordato gli studi statistici secondo i quali il
maggior numero di infortuni si verificano al termine dell'orario di lavoro.
La Suprema Corte, condividendo le valutazioni del Tribunale e respingendo
il ricorso dell'INAIL, sottolinea come il "rischio generico" della strada,
al quale tutti sono sottoposti, può diventare "rischio specifico di lavoro"
quando l'infortunio "in itinere" si trovi "in stretta e necessaria
connessione con gli obblighi lavorativi", così da poter essere ricondotto
alla "occasione di lavoro". Nella motivazione la Suprema Corte ha ribadito
che "Il medesimo infortunio può ritenersi indennizzabile (...) allorquando
l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera
e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l'attività di
spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata
e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della
stessa prestazione lavorativa: di guisa che, in quest'ultimo caso, il
generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti
gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando
a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per
il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta
e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi"(cfr. tra le
molte, sui principi generali in argomento, Cass. 19 gennaio 1998 n. 455,
24 novembre 1997 n. 11746, 1 settembre 1997 n. 8269, 6 agosto 1997 n.
7259, 9 giugno 1995 n. 6531). |